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Regolamento tirocinio
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Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Direttore: prof. ssa Rosa Ferri

e-mail: rosa.ferri@uniroma1.it

 REGOLAMENTO TIROCINI

NORME GENERALI

Così come previsto dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, decreto ministeriale n.246 del 24/07/2006, una parte rilevante delle attività formative offerte agli specializzandi è dedicata alle attività professionalizzanti.

Le attività formative professionalizzanti, composte da tirocinio professionale e attività di laboratorio, sono volte alla maturazione di specifiche capacità professionali e comprendono almeno i tre quinti dell’intero corso (pari a 180 CFU); di questi, almeno 60 CFU vanno dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche.

Per il raggiungimento delle finalità formative, le attività psicoterapeutiche (pari ad almeno 60 crediti) condotte con la supervisione di esperti, devono essere documentate attraverso la stesura di:

-40 protocolli di valutazione o diagnosi clinica a persone, gruppi, comunità, istituzioni;

-20 protocolli  di counselling;

-15 protocolli  relativi ad interventi in materia di psicologia della salute.  

Dal Consiglio della Scuola sono stati identificati quattro ambiti o aree di tirocinio:

  • Servizio Sanitario
  • Formazione e Istruzione
  • Sociale e educativo
  • Organizzazione e Lavoro

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

Gli enti o le istituzioni dove svolgere i tirocini possono essere individuati sia dalla Scuola, attraverso i coordinatori di area, sia su proposta degli specializzandi. In ogni caso la realizzazione pratica del tirocinio è subordinata all’allestimento di una procedura di accreditamento e di convenzionamento degli enti o istituzioni da parte del Consiglio della Scuola, cosi come previsto nel decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n.142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento).

I tirocini, possono essere svolti sia all’interno che all’esterno dell’Università degli Studi “La Sapienza”, e sono così con-figurati:

Tirocini extra moenia, ovvero presso:

1) Dipartimenti universitari o Istituti di discipline psicologiche presso Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

2) Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;

3) Enti pubblici quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, ecc., in cui operano strutture o servizi aventi finalità psicologiche;

4) Istituzioni scolastiche statali e non statali di ogni ordine e grado che rilascino titoli di studio con valore legale;

5) Enti privati, intesi sia come Aziende di produzione e di consulenza che come Associazioni, Enti ausiliari, Cooperative sociali, Comunità terapeutiche legalmente riconosciuti;

6) Istituzioni di ricerca (ad esempio il CNR., l’ISFOL, l’ENEA, ecc.).

I tirocini extra-moenia possono essere svolti soltanto dopo la stipula di un’apposita convenzione tra la Scuola di Spe-cializzazione e l’Ente interessato, in base alla quale l’Università degli Studi “La Sapienza” potrà assicurare i tirocinanti, presso l’INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e, presso una compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile contro terzi.

La determinazione del numero dei tirocinanti che ogni Ente può accogliere è a discrezione dell’Ente, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998 (la struttura può accogliere un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei suoi dipendenti).

La stipula della convenzione è subordinata all’accreditamento dell’Ente da parte della Scuola di Specializzazione, che provvederà anche ad aggiornare sistematicamente un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dagli specializzandi.

La procedura di accreditamento si realizza attraverso varie fasi:

a) individuazione dell’Ente o istituzione;

b) dichiarazione di disponibilità da parte dell’Ente ad accogliere i tirocinanti della Scuola di Specializzazione, con annessa dichiarazione di presenza in organico di uno (o più) psicologi iscritti all’Albo Professionale a cui possono es-sere affidate le funzioni di supervisione del tirocinio.

Qualora nell’Ente non sia presente tale figura professionale è possibile stipulare un accordo con un docente interno alla Scuola che assume la funzione di tutor del tirocinio.

 c) valutazione dell’idoneità dell’Ente da parte del Consiglio della Scuola, su proposta dei coordinatori di area, e stipula della convenzione (il modello tipo di convenzione è riportato in allegato).

La procedura di accreditamento e di convenzione tra l’Ente e la Scuola sarà seguita dallo specializzando in collegamento con la Direzione della Scuola di Specializzazione.

Tirocini intra moenia

Appartengono a questa tipologia i tirocini che vengono realizzati all’interno della Scuola di Specializzazione, e che sono coordinati direttamente dai docenti della Scuola. Questi ultimi assumono anche la funzione di tutor per i tirocinanti.

In questo caso, trattandosi di tirocini interni alla Università “La Sapienza”, non è necessaria alcuna convenzione.

Il numero dei tirocini intra moenia è subordinato alle decisioni prese dal Consiglio della Scuola rispetto alla program-mazione didattica annuale.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Convenzionalmente il tirocinio inizia al II anno, per cui lo studente dovrà acquisire in linea di massima 30 CFU annui, che corrispondono a 750 ore all’anno.

Nel caso gli specializzandi esercitino un’attività lavorativa in ambito psicologico, è possibile che questa venga parzialmente riconosciuta come attività di tirocinio, comunque per un massimo del 70% delle ore da svolgere.

L’attività lavorativa di cui si richiede il riconoscimento dovrà comunque essere collegata ad un progetto formativo che gli interessati formuleranno congiuntamente con il tutor interno alla Scuola, e sottoposta ad una verifica rispetto ai risultati raggiunti.

Il Consiglio della Scuola valuterà di volta in volta, il monte ore dell’attività lavorativa che potrà essere riconosciuta come tirocinio.

Il tutoraggio del tirocinio può essere effettuato sia da uno psicologo iscritto all’Albo professionale (nel caso si tratti di tirocinio extra-moenia) sia da un docente della Scuola (nel caso si tratti di tirocinio intra-moenia).

Al tutor designato dall’Ente o istituzione spettano, per l’intera durata del tirocinio, le seguenti funzioni:

  • effettuare, di comune accordo con il coordinatore di area della Scuola e con il tirocinante, una specifica programmazione dell’esperienza, definendo operativamente gli obiettivi, i tempi e la metodologia operativa;
  • il monitoraggio delle attività svolte dal tirocinante;
  • la valutazione finale del tirocinio, con riferimento sia ai risultati formativi raggiunti dal tirocinante sia alle loro articolazioni con il contesto in cui il tirocinio è stato realizzato.

La supervisione invece è offerta dalla Scuola e condotta dai docenti in base alle preferenze dello specializzando e al settore in cui svolge il tirocinio.


PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO